Ieri abbiamo parlato di trasformazione digitale che è insieme trasformazione istituzionale, organizzazione e tecnologica. Per affrontare questa trasformazione “complessa” è necessario delineare e seguire un iter di transizione. Questo passaggio presenta specifiche caratteristiche che devono essere considerate nella fase di attuazione del transito.
- La transizione è il processo di passaggio da PA strutturate su attività e processi amministrativi (di tipo analogico o misto, gerarchico, verticali) ad amministrazioni nativamente digitali che formano, gestiscono, conservano dati/documenti/informazioni in modalità “esclusivamente” digitale e validi giuridicamente.
- La transizione deve essere pianificata dai decisori pubblici (fase di programmazione strategica) unitamente alla dirigenza (fase di attuazione).
- Fuori da questo contesto istituzionale (programmazione ed attuazione) il processo di transizione non può essere avviato e con esso non parte il processo di trasformazione.
La transizione digitale deve portare verso la formazione di Amministrazioni nativamente digitali: che non esistono oggi e che presentano specifiche connotazioni normative, organizzative e funzionali
Il transito deve portare, quindi, verso la realizzazione di amministrazioni digitali che corrispondono ad un nuovo modello di organizzazione pubblica che si caratterizza (art.2, 12, 20 CAD):
a) per essere un’amministrazione aperta, accessibile, trasparente, semplificata, con nuovi diritti (digitali) per i cittadini nel rispetto della Carta della cittadinanza digitale(legge 241/90; legge 124/2015; art. 3 e ss. del CAD; dlgs 33/2013; dlgs 97/2016; Reg. UE 679/2016, trattamento e protezione dei dati personali);
b) per essere un’amministrazione che opera in modalità prevalentemente digitale (linee guida Agid 2020, formazione gestione conservazione dei documenti informatici; in attuazione dal 1.1.2022);
c) per essere una amministrazione che opera in rete tramite interconnessione con altri sistemi amministrativi pubblici;
d) per offrire servizi semplificati, integrati ed in rete ai cittadini e alle imprese (art. 7 CAD).
Se i progetti PNRR non operano in questo contesto di trasformazione (obiettivi e finalità di cambiamento) e transizione (“come” raggiungere gli obiettivi/finalità) sicuramente non avremo utilizzato al meglio le risorse finanziarie messe a disposizione da UE.