Ieri abbiamo parlato di trasformazione digitale che è insieme trasformazione istituzionale, organizzazione e tecnologica. Per affrontare questa trasformazione “complessa” è necessario delineare e seguire un iter di transizione. Questo passaggio presenta specifiche caratteristiche che devono essere considerate nella fase di attuazione del transito.

La transizione digitale deve portare verso la formazione di Amministrazioni nativamente digitali: che non esistono oggi e che presentano specifiche connotazioni normative, organizzative e funzionali

Il transito deve portare, quindi, verso la realizzazione di amministrazioni digitali che corrispondono ad un nuovo modello di organizzazione pubblica che si caratterizza (art.2, 12, 20 CAD):

a) per essere un’amministrazione aperta, accessibile, trasparente, semplificata, con nuovi diritti (digitali) per i cittadini nel rispetto della Carta della cittadinanza digitale(legge 241/90; legge 124/2015; art. 3 e ss. del CAD; dlgs 33/2013; dlgs 97/2016; Reg. UE 679/2016, trattamento e protezione dei dati personali);

b) per essere un’amministrazione che opera in modalità prevalentemente digitale (linee guida Agid 2020, formazione gestione conservazione dei documenti informatici; in attuazione dal 1.1.2022);

c) per essere una amministrazione che opera in rete tramite interconnessione con altri sistemi amministrativi pubblici;

d) per offrire servizi semplificati, integrati ed in rete ai cittadini e alle imprese (art. 7 CAD).

Se i progetti PNRR non operano in questo contesto di trasformazione (obiettivi e finalità di cambiamento) e transizione (“come” raggiungere gli obiettivi/finalità) sicuramente non avremo utilizzato al meglio le risorse finanziarie messe a disposizione da UE.

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